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Statuto

© immagine di Marcella Peluffo

Alla sua costituzione nel 1980, i soci fondatori hanno espresso formalmente e solennemente i principi fondamentali su cui si poggia l’Associazione Illustratori Italiani, ora Autori di Immagini.

Si tratta a tutti gli effetti di un contratto con il quale i soci convengono in merito alle regole fondamentali sulla vita dell’associazione, il suo funzionamento, l’ordinamento interno e gli scopi sociali. Leggetelo con attenzione prima di sottoscriverlo. 

Denominazione e sede

Art. 1
DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione Italiana AUTORI D’IMMAGINI (AI). Detta Associazione a carattere nazionale, già fondata nel 1980 come Associazione Illustratori, è composta da Autori che operano professionalmente, in ambito sia grafico che letterario, in tutti i settori della comunicazione visiva applicata a: illustrazione, fumetto, cinema d’animazione, visualizing, editoria, moda, pubblicità, cinema, musica e videogiochi.

SEDE
Essa ha sede a Milano, ma potrà con delibera dell’Assemblea in sessione straordinaria costituire sedi locali nel territorio nazionale. GRUPPI REGIONALI.
Per consentire la presenza articolata dell’Associazione a livello locale, è data ai soci la possibilità di costituire Gruppi Regionali territoriali aventi lo scopo di rappresentare nello specifico territorio gli scopi dell’Associazione di cui al presente Statuto. Le delegazioni sono articolazioni organizzative dell’Associazione nazionale, e si costituiscono sulla base di programmi di attività regionali o interregionali, nelle forme più adatte alle varie realtà locali.
I Gruppi Regionali devono avere un loro referente che è tenuto a rapportarsi con il Direttivo ed è invitato a collegarsi via Skype alle riunioni che il Direttivo riterrà di volta in volta più opportune e necessarie per un reciproco aggiornamento.
I Gruppi Regionali devono condividere la filosofia base dell’associazione e le strategie scelte dalla stessa annualmente, con libertà di intraprendere ogni iniziativa sul territorio ritenuta importante per gli autori locali facendone partecipi i componenti del Direttivo.

Scopo

Art. 2
L’Associazione ha lo scopo di:

  • operare per il riconoscimento e la valorizzazione dell’attività professionale degli autori;
  • rappresentare, tutelare e assistere la categoria e i singoli soci nei rapporti con le naturali controparti, nelle pubbliche relazioni interne e internazionali, nei rapporti con i pubblici poteri, nelle relazioni con altri enti o persone;
  • tutelare i soci nei loro interessi economici, giuridici, fiscali e sindacali e informarli delle norme e di ogni altra notizia utile alla categoria e ai soci;
  • promuovere lo studio e l’attuazione di tutte quelle iniziative che comunque possono essere di utilità alla categoria e ai soci;
  • istituire servizi utili ai soci, onde facilitare la loro attività;
  • promuovere i contatti con organizzazioni nazionali e internazionali;
  • esercitare funzioni di arbitro in relazione a eventuali contrasti tra soci e tra soci e non soci.

Durata

Art. 3
La durata dell’Associazione è illimitata.

Soci

Art. 4
L’Associazione è composta dalle seguenti tipologie di soci:
AUTORE PROFESSIONISTA
Colui che svolge l’attività come professione primaria e che abbia già all’attivo delle pubblicazioni. Il Direttivo si riserva di valutare il livello di professionalità acquisita.
Gli Autori Professionisti hanno diritto di voto in Assemblea e la possibilità di essere eletti nelle cariche sociali dell’Associazione; hanno diritto a pubblicare il proprio profilo, i contatti e uno spazio gallery sul sito AI.
AUTORE ADERENTE
Colui che ha terminato gli studi e che si avvicina alla professione o la esercita da poco tempo. Gli Autori Esordienti non hanno diritto di voto in Assemblea, non possono ricoprire cariche sociali; hanno diritto a pubblicare il proprio profilo, i contatti e uno spazio gallery di massimo cinque immagini sul sito AI.
Ogni due anni il Direttivo richiederà di valutare il livello professionale acquisito per considerare una promozione con ingresso nella categoria degli Autori Professionisti.
STUDENTI
Ragazzi regolarmente iscritti a istituti, accademie e università con percorso formativo inerente alla professione di autore d’immagini.
Gli Studenti non hanno diritto di voto in Assemblea, non possono ricoprire cariche sociali; hanno diritto a pubblicare il proprio profilo, i contatti e una immagine sul sito AI.
Al termine degli studi devono passare alla categoria di aderenti.
SOSTENITORI PRIVATI
Persone singole private che hanno interesse verso la cultura dell’immagine ma non praticano la professione in nessuna forma e che vogliono sostenere l’Associazione con un contributo economico alla realizzazione dei programmi e alle attività statutarie (art director, insegnanti, agenti, operatori culturali).
I Sostenitori Privati non hanno diritto di voto in Assemblea, non possono ricoprire cariche sociali; hanno diritto a pubblicare il proprio profilo e i contatti.
SOSTENITORI PUBBLICI
Enti e soggetti collettivi, pubblici o privati, profit o no profit che hanno interesse verso la cultura dell’immagine e che vogliono sostenere l’Associazione con un contributo economico alla realizzazione dei programmi e alle attività statutarie.
I Sostenitori Pubblici non hanno diritto di voto in Assemblea, non possono ricoprire cariche sociali; hanno diritto a pubblicare il proprio profilo e i contatti.
SOCI ONORARI
Il Consiglio Direttivo in accordo con il Consiglio dei Probiviri, può nominare soci onorari i soggetti che abbiano ricevuto particolari riconoscimenti della loro attività professionale e che abbiano svolto un ruolo attivo e proficuo per le finalità dell’Associazione. I soci onorari sono Autori Professionisti esentati dal pagamento della quota sociale annuale. I soci Onorari precedentemente associati continuano ad avere diritto di voto in Assemblea. Tutti i soci onorari hanno diritto a pubblicare il proprio profilo, i contatti e uno spazio gallery sul sito AI.

Art. 5
Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera in merito all’ammissione dei nuovi soci. Il Direttivo si riserva di escludere dal sito e/o comunque di non pubblicare in altro modo, in forma digitale o stampata, qualunque immagine che leda la dignità della persona e del comune sentire o che sia stata prodotta, copiando, plagiando o comunque ledendo i diritti di autore di terzi.

Art. 6
La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Per i nuovi soci la quota deve essere versata al momento dell’ammissione che può avvenire in qualunque momento dell’anno. L’iscrizione ha la validità di un anno a partire da quel giorno.
Per i soci già iscritti essa dovrà essere tassativamente rinnovata entro la scadenza pena la decadenza dell’iscrizione e di tutte le agevolazioni.

Art. 7
La qualità di socio si perde per dimissioni e per esclusione.
Ogni socio è libero di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, comunicando per iscritto le sue dimissioni al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l’obbligo del versamento delle quote sociali ancora dovute fino al momento della presentazione delle dimissioni.
La qualità di socio si perde, infine, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando si ravvisi un comportamento del socio che sia contrario agli scopi e allo spirito dell’Associazione o, comunque, all’etica professionale.
Il socio recedente o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Codice deontologico

Art. 8
All’atto dell’iscrizione (per i nuovi soci) ovvero all’atto del rinnovo della quota, i soci sottoscrivono e accettano il “Codice Deontologico” approvato dall’Assemblea il giorno 7 maggio 2009 (e successivi aggiornamenti).
Questo codice di etica deontologica e condotta professionale viene pubblicato e diffuso dall’AI affinché tutti i suoi membri vi si adeguino nell’esercizio della propria attività.
È un insieme di norme, accettate come condizione di adesione all’AI, che propone indicazioni e direttive di etica e condotta deontologica nell’adempimento dei propri obblighi professionali.
Obiettivo di questo codice è anche quello di allargare il rispetto di tali direttive a tutti coloro che operano e gravitano nei settori dell’illustrazione e della comunicazione visiva.
Il suo testo integrale, nella forma approvata dall’Assemblea, dev’essere inserito in bella evidenza nel sito ufficiale dell’Associazione e in tutta la modulistica relativa all’iscrizione e al rinnovo delle quote associative.

Patrimonio

Art. 9
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • quote annuali dei soci;
  • versamenti volontari dei soci e di terzi, ivi compresi eventuali contributi di Enti Pubblici o soggetti privati.

L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo e quello previsionale.

Assemblea

Art. 10
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di Maggio, con comunicazione scritta a tutti i soci almeno quindici giorni prima, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e di quello previsionale e per la eventuale nomina delle cariche sociali in scadenza. L’Assemblea delibera, inoltre, sulle altre questioni indicate nell’ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o richieste anche da singoli soci effettivi, con comunicazione effettuata al Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea potrà nominare specifiche commissioni a tema composte su designazione dell’Assemblea da soci e anche da non soci. La presidenza di tali commissioni spetterà, comunque, a membri del Consiglio Direttivo da esso stesso nominati.
In caso di proposta di modificazione statutaria, l’avviso di convocazione deve essere mandato almeno dieci giorni prima dell’Assemblea e deve contenere il testo della modifica richiesta2.
L’Assemblea si riunisce altresì ogniqualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza, ne decida la convocazione ovvero un quinto dei soci effettivi ne faccia richiesta. In questo ultimo caso il Consiglio Direttivo dovrà convocare l’Assemblea entro un mese dalla richiesta, la quale dovrà contenere l’indicazione delle questioni da porre all’ordine del giorno.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.
In seconda convocazione, da tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione della prima, l’Assemblea, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea, salvo i casi di seguito indicati, sono prese a maggioranza dei presenti.
Per le modifiche dello Statuto è necessaria la presenza di un quarto dei soci con diritto di voto presenti o collegati in videoconferenza e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Il voto espresso attraverso posta elettronica è valido3.
Si considerano presenti a tutti gli effetti anche i soci collegati a mezzo video conferenza con il luogo ove è convocata l’Assemblea: tale facoltà deve essere indicata nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Le votazioni hanno luogo per alzata di mano e attraverso posta elettronica. Su richiesta di un quinto dei votanti la votazione può avvenire a scrutinio segreto, salvo che vi siano soci collegati in video conferenza, nel qual caso il voto dovrà avvenire solo in modo palese in sala e attraverso posta elettronica.
Ogni socio effettivo in regola con le quote sociali ha diritto a un voto. Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea solo da altro socio effettivo. La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali, e la stessa persona non può rappresentare più di cinque soci.

Art. 11
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, dal Segretario o da un Consigliere designato.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in apposito verbale e sono comunicate ai soci.

Consiglio Direttivo

Art. 12
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un numero da cinque a nove Consiglieri, che durano in carica tre anni.
Il Presidente del Consiglio Direttivo viene scelto dal Consiglio tra i propri membri.
Al tesoriere designato spetta la responsabilità della gestione del patrimonio dell’Associazione.
Al Presidente e al Tesoriere spetta la responsabilità della rappresentanza legale dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare specifici poteri a altri Consiglieri. In particolare, potranno essere nominati un Segretario con specifici compiti di amministrazione dell’Associazione di volta in volta indicati nella delibera di nomina, quali, ad esempio, la tenuta dei libri dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Direttivo può decidere di designare un Vicepresidente con l’assegnazione di deleghe specifiche.
Il Consiglio Direttivo resta in carica anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione ciò accadesse, uno o più membri dovessero perdere la loro carica o rinunciarvi, sino al raggiungimento del numero minimo di cinque membri, al di sotto del quale tutti i Consiglieri devono considerarsi decaduti.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 13
Il Consiglio si riunisce, senza formalità di convocazione, anche in video conferenza, tutte le volte che il Presidente lo richieda, per sua iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente, dal Segretario o da un Consigliere designato.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, e per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, diviene determinante il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate in apposito verbale.
Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, per essere sentiti, i consulenti economici, legali, fiscali e di altre specialità.
Dopo tre assenze ingiustificate consecutive di un Consigliere, Il Consiglio Direttivo ne può pronunciare la decadenza della carica.

Art. 14
Le candidature a Consigliere sono individuali e possono essere presentate fino all’Assemblea.
Non possono presentarsi come canditati coloro che non siano soci da almeno sei mesi ad eccezione di casi specifici in cui le qualità e competenze del/dei candidati siano ritenute prevalenti alla loro precedente iscrizione dalla maggioranza del Direttivo uscente.
Qualora si verificassero delle situazioni particolari, quali rischio di decadenza del consiglio stesso per mancanza di numero legale o necessità di implementare il numero dei componenti per onerosità operativa, il Consiglio Direttivo, con avvallo del Consiglio dei Probiviri, ha facoltà di proporre ed eleggere al suo interno un nuovo consigliere durante il triennio del mandato.

Collegio dei Probiviri

Art. 15
Organo giurisdizionale e di controllo dell’Associazione è il Collegio dei Probiviri.
Esso può essere costituito da un minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi; dura in carica tre anni, al termine dei quali ne è consentita l’immediata rielezione.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Il Consiglio dei Probiviri è eletto per votazione dall’Assemblea dei soci. Il Collegio dei Probiviri provvederà, al suo interno a designare il suo Presidente.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce, di regola, presso la sede dell’Associazione, in video o tele conferenza, con preavviso di quindici giorni, salvo motivi di particolare urgenza, dietro convocazione del suo Presidente o, in sua mancanza, di due membri effettivi.
Dopo tre assenze consecutive alle riunioni di un membro effettivo, il Collegio ne può pronunciare la decadenza dalla carica e diviene effettivo il componente supplente eletto con il maggior numero di voti. Il Collegio decide a maggioranza dei suoi membri effettivi.
I compiti del Collegio dei Probiviri sono:

  • vigilare sull’osservanza delle norme statutarie, delle quali, in caso di controversia, è l’unico interprete;
  • giudicare, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo;
  • dirimere le controversie tra iscritti aventi rilevanza nei rapporti associativi;
  • proporre all’Assemblea, a tal fine anche da esso convocata, la decadenza della carica dei componenti del Consiglio Direttivo per gravi motivi o violazione dello Statuto inerenti alla carica;
  • convocare l’Assemblea in caso di inattività del Consiglio Direttivo.
    L’opposizione a un provvedimento di esclusione di socio dovrà pervenire al Presidente dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione dell’interessato del provvedimento stesso; il Collegio dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’impugnazione, dopo aver sentito l’interessato.

Revisore

Art. 16
Organo di controllo amministrativo dell’Associazione è il Revisore, nominato dall’Assemblea, anche non socio. La carica, di durata di un anno, è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Il Revisore controlla l’amministrazione dell’Associazione e, a tal fine, almeno una volta semestre esamina i libri contabili e ogni altro documento dell’Associazione.
Può chiedere chiarimenti al Consiglio Direttivo.
Redige una relazione semestrale sull’amministrazione, che viene comunicata ai soci dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può deliberare un compenso per la carica di Revisore.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 17
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e stabilirà la destinazione dell’eventuale attivo residuato dalla liquidazione, che dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 18
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla legge italiana.