Questo codice di etica deontologica e condotta professionale viene pubblicato e diffuso dall’AI affinché tutti i suoi membri vi si adeguino nell’esercizio della propria attività.
Partendo dall’assunto che ogni illustratore è Autore, quando la sua attività si concretizzi in opere di carattere creativo e originale, l’Associazione mira a diffondere la concreta applicazione delle garanzie previste a tutela degli autori in tutti i casi potenzialmente riconducibili alla Legge sul Diritto d’Autore.
Il presente documento vuole fornire a tutti i membri dell’Associazione un insieme di norme, accettate come condizione di adesione all’AI, proponendo indicazioni e direttive di etica e condotta deontologica nell’adempimento dei propri obblighi professionali.
Obiettivo di questo codice è anche quello di allargare il rispetto di tali direttive a tutti coloro, che operano e gravitano nei settori dell’illustrazione e della comunicazione visiva.
1. Rispetto delle norme
Gli associati AI si impegnano a rispettare il contenuto del presente codice e contribuire, per quanto possibile, a promuoverne la conoscenza e l’applicazione.
1.1 Potere disciplinare
Il potere disciplinare nei confronti degli Associati spetta al Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri.
1.2 Procedimento disciplinare
Presunte violazioni potranno essere sottoposte all’attenzione del Consiglio Direttivo che, dopo aver preliminarmente valutato la consistenza degli addebiti e garantita all’associato la possibilità di giustificare i comportamenti contestatigli, potrà disporne eventualmente il richiamo, la sospensione o l’espulsione (cfr. Regolamento).
2. Responsabilità professionali
Gli associati si impegnano a svolgere la propria attività con professionalità, competenza, onestà e correttezza.
3. Rapporti con AI
Gli Associati devono esimersi dal porre in atto qualsiasi iniziativa che possa ledere la reputazione dell’AI e di quanti operano nel settore. Gli associati non devono utilizzare il nome della AI per esprimere posizioni e opinioni strettamente personali.
4. Rapporti con i clienti
Gli Associati devono improntare i loro rapporti con i clienti alla massima correttezza e collaborazione, tenendo presente gli interessi della committenza senza rinunciare a tutelare se stessi e la dignità della professione.
4.1 Oggetto della prestazione
Ancor prima di accettare un incarico, gli associati dovrebbero chiarire preliminarmente con il cliente la natura della prestazione richiesta, la portata della stessa e la sua estensione temporale e territoriale .
4.2 Dovere di riservatezza
Gli associati non devono divulgare a terzi le informazioni confidenziali e riservate relative agli affari dei loro clienti di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della loro attività professionale.
4.3 Accordi scritti
Gli associati dovrebbero procedere all’esecuzione del lavoro solo dopo aver ricevuto un contratto, un ordine di lavoro, una lettera di incarico o la restituzione di un preventivo dettagliato firmato1.
Nell’attesa della formalizzazione dell’accordo gli associati dovrebbero almeno assicurarsi via mail la prova di quanto verbalmente convenuto con la controparte2.
1 Un dettagliato documento scritto, nel quale, tra l’altro, siano espressamente indicate le utilizzazioni consentite e le scadenze pattuite e’ fondamentale per sgomberar il campo da eventuali controversie.
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto, ma in caso di opere eseguite su commissione, spetta all’autore provare i limiti di utilizzo della cessione.
2 Sarebbe preferibile inviare mail certificate, ma uno scambio di mail “ordinarie” di cui rimane copia su un server è comunque meglio che niente.
4.4 Garanzia
Gli Associati devono garantire al cliente l’originalità dell’opera e il pacifico godimento dei diritti cedutigli.
4.5 Difesa del diritto d’autore
Gli associati devono contribuire, nei limiti delle loro possibilità1, alla diffusione e al rafforzamento della tutela del diritto d’autore. Privilegiando, ove possibile2, la forma della cessione di diritti e limitandone l’estensione, la portata e la durata secondo le effettive necessità del cliente3.
1 Naturalmente un illustratore affermato di consolidata carriera avrà più potere contrattuale di un giovane illustratore appena uscito da scuola, ma ciascuno è chiamato a far del suo meglio.
2 L’illustratore opera in vari settori (editoria, scolastica, pubblicità, magazines…) ognuno dei quali regolato da specifici usi e costumi. In alcuni ambiti sarà normale parlare di cessione diritti, in altri sarà più difficile o potrebbe addirittura sembrare impossibile, ma va ricordato che la Legge sul Diritto d’Autore offre tutela a tutte le “opere dell’ingegno di carattere creativo”.
3 L’illustratore rimane titolare dei diritti patrimoniali che non siano stati espressamente ceduti per iscritto.
4.6 Proprietà degli originali
Gli associati devono rifiutarsi di firmare contratti o di acconsentire ad accordi che prevedano la cessione della proprietà di originali, a meno che ciò non sia previsto come un atto di compravendita, autonomo rispetto al contratto principale, con la previsione di uno specifico ulteriore compenso1.
1 L’opera e i diritti d’autore legati ad essa sono due proprietà distinte dell’illustratore e vanno negoziate separatamente (art. 109 Lda).
4.7 Restituzione degli originali
Gli associati devono pretendere la restituzione degli originali, tutte le volte che il committente non vi provveda spontaneamente nei tempi d’uso in condizioni intatte, inalterate e non ritoccate.
4.8 Vendita dell’originale
Nel caso di vendita dell’opera gli associati devono premurarsi di informare l’acquirente che l’acquisizione dell’opera non comporta per legge il trasferimento dei diritti di utilizzazione patrimoniale dell’opera stessa1.
1 Diritti d’autore e “originale” di un’illustrazione costituiscono due proprietà distinte. La vendita dell’esemplare non comporta la cessione dei diritti, per cui l’autore resta titolare dei diritti di utilizzazione dell’opera ceduta (art. 109 Lda).
4.9 Incarichi da clienti in concorrenza
Gli associati non possono lavorare simultaneamente per clienti in diretta concorrenza tra loro senza che questi ne siano debitamente informati.
4.10 Cessione diritti a terzi
Gli associati che vogliano cedere nuovamente i diritti di utilizzo di un’opera già ceduta ad altri clienti, devono preventivamente appurare che per i tempi, i modi e le rispettive posizioni sul mercato ciò non possa ledere concretamente l’interesse di una o di entrambe le parti.
4.11 Collaborazioni e subappalti
Gli associati si impegnano a realizzare il lavoro personalmente, pertanto non devono mettere in atto collaborazioni né subappaltare l’oggetto principale di un lavoro loro commissionato senza il consenso del cliente.
4.12 Fasi dell’esecuzione
Gli associati dovrebbero premurarsi, anche quando non richiesto, di farsi approvare le matite dal committente prima di procedere all’esecuzione delle illustrazioni finali.
4.13 Modifiche dopo l’approvazione
Dopo l’approvazione delle matite, non dovrebbero essere apportati significativi cambiamenti al lavoro, senza il consenso del cliente.
4.14 Puntualità e scadenze
Gli associati dovrebbero rispettare le scadenze e avvertire il cliente qualora intravedano la possibilità di un ritardo nella consegna delle opere commissionate.
4.15 Lavoro straordinario
Nel caso vengano richieste integrazioni o modifiche sostanziali al di fuori degli accordi presi e delle scadenze concordate gli associati dovrebbero pretendere compensi supplementari.
Parimenti, nel caso vengano commissionati lavori con scadenze tanto strette da comportare ritmi di lavoro fuori dall’ordinario si dovrebbero pretendere compensi supplementari.
5. Rapporti con i colleghi
Nei rapporti con i colleghi di qualsiasi campo di attività gli associati si devono comportare con rispetto e correttezza.
5.1 Rispetto del diritto d’autore altrui
Gli associati non devono copiare intenzionalmente un’opera originale di altri – illustratori, fotografi, creativi, artisti… – neppure sotto esplicita richiesta della committenza.
Così come, sia nel servirsi di fonti di documentazione nelle fasi preparatorie che nell’assemblare materiali diversi nelle fasi di realizzazione di un’opera originale, devono sempre assicurarsi di non violare diritti d’autore protetti da leggi vigenti1.
1 La legge tutela i diritti di utilizzazione economica di un’opera per tutta la vita dell’autore e fino a settanta anni dopo la sua morte” (art. 25 LdA)
5.2 Plagio o Imitazioni
Gli associati non devono copiare pedissequamente lo stile di altri illustratori, né proporsi come imitatore di altri. Parimenti devono rifiutarsi di accettare incarichi in cui la committenza richieda esplicitamente di imitare lo stile di un collega.
5.3 Subentro in un incarico
Gli associati non dovrebbero accettare consapevolmente un incarico al quale stia già lavorando o abbia lavorato un collega, senza precedentemente averlo informato, o prima di aver accertato che tale incarico si sia esaurito e che il collega sia stato equamente retribuito per il lavoro svolto.
Gli associati non devono accettare di ritoccare o modificare l’opera di un collega senza che questi abbia dato il suo esplicito consenso1.
1 La legge tutela, tra i c.d. diritti morali dell’autore, anche quello di opporsi a deformazioni o modificazioni dell’opera che possano essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’opera stessa (art. 20 Lda).
5.4 Autopromozione
Gli associati potranno compiere qualsiasi attività di autopromozione, esercitando una concorrenza leale e aperta, basata su meriti professionali.
5.5 Intermediazioni indebite
Gli associati non devono in alcun caso corrispondere tangenti a intermediari o rappresentanti del cliente, in cambio di una commessa.
6. Rapporti con gli agenti
L’illustratore che abbia stipulato con un agente un contratto di rappresentanza esclusiva o limitata, non deve accettare commesse né promuovere e/o concludere alcun contratto – direttamente o tramite terzi – al fine di eludere l’obbligo di versare la provvigione dovuta.
7. Compensi
Gli associati non dovrebbero mai assumere un lavoro senza la previsione di un compenso adeguato. Gli associati dovrebbero lavorare solo in cambio di retribuzioni concordate con il cliente, previste e disciplinate da conferimento d’incarico, contratto o preventivo.
7.1 Lavori a titolo gratuito
Gli Associati possono accettare incarichi a titolo gratuito o per un compenso simbolico per organizzazioni no-profit o per fini di beneficenza.
7.2 Sfruttamento professionale
Gli associati dovrebbero contribuire a scoraggiare ogni prassi di sfruttamento professionale, rifiutandosi di eseguire prove gratuite1 e di accettare lavori che non diano una garanzia di remunerazione.
1 Quando il cliente chiede di eseguire delle prove, si dovrebbe sempre pretendere un compenso per l’ipotesi in cui non si arrivi alla fase di realizzazione. In alcuni settori la richiesta risulterà normale, in altri potrà suonare più azzardata perché “così non usa”, ma chiedere è sempre legittimo.